Riferimenti normativi:

Art. 30 d.lgs. n. 33/2013

Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti. E’ consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza.

Pubblicato il 11 Giugno 2019 alle 12:33
Modificato il 24 Maggio 2024 alle 14:16